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Ai fini della richiesta delle provvidenze di cui alla L.R. 12/2011, si richiama la L.R. n. 3 del 9.03.2022, art. 6 “Nuove norme per la parificazione dei diritti ai trapiantati di organo solido e per il supporto all’iscrizione nelle liste d’attesa per il trapianto”, la quale estende i sussidi di cui all’art. 1 della LR. 11/1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” ai trapiantati di organo solido non renale.

Pertanto ai sensi della citata L.R. 11/1985 vengono concessi ai cittadini che siano stati sottoposti a trapianto di organo solido, sussidi sotto forma di assegno mensile, a titolo di rimborso spese di viaggio o di soggiorno per effettuare i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del presidio ospedaliero ubicato iin comuni diversi dal Comune di residenza .

Sono esclusi i contributi forfettari di cui al quarto alinea del medesimo articolo.

L’assegno mensile è concesso, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione familiare e

al netto delle ritenute di legge,

non superi le seguenti misure previste dall’art. 8, comma 21 della L.R. 3/2009:

I moduli di domanda possono essere ritirati presso la portineria del Comune, la sede staccata di su Planu oppure scaricabili da questa pagina.

Le domande possono essere presentate: