Regole per il calcolo della Tariffa TARI

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La TARI è una tassa dovuta annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale, nonché per lo spazzamento delle strade; è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

Nel caso di inizio o variazione dell’occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l’obbligo di presentare all’Ufficio tributi apposita denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo mediante la compilazione dei moduli disponibili ai seguenti link: Dichiarazione TARI utenze domestiche 2020 e dichiarazione TARI utenze non domestiche 2020.

La tassa è dovuta dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il possesso fino alla data di cessazione, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione, che deve essere documentata con le ultime fatture delle utenze, con un contratto di vendita o, in caso di locazione/comodato/uso, con il verbale di restituzione delle chiavi al proprietario.

Il tributo riguarda:

  1. Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garage, tettoie e simili, ecc...), stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’interno, a qualunque uso adibite (utenze domestiche dotate di servizi di rete - utenze non domestiche per le quali sia ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività), anche se non utilizzate;
  2. le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche.

Sono escluse dalla tassazione:

  1. le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;
  2. le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

Non sono soggetti al tributo:

-     spazi ad uso domestico privi di tutte le utenze di rete (Elettrica, Idrica);

-     locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione (limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio);

-     Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensore, serbatoi, silos, cisterne e simili);

-     Superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, a condizione che il produttore ne documenti il corretto trattamento

La tassa, composta da una parte fissa e una variabile (così come previsto dal DPR n. 158/99), viene determinata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile (deliberata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario del Servizio di igiene urbana), che viene moltiplicata per la superficie calpestabile dichiarata dal contribuente, desunta dalle planimetrie catastali o accertata d’ufficio.

Le tariffe sono differenziate fra le utenze domestiche (per le quali si tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e quelle non domestiche (che raggruppano le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento al codice ATECO).

Annualmente, nell’avviso di pagamento, viene addebitato anche il TEFA –Tributo Provinciale Per L'esercizio Delle Funzioni Di Tutela, Protezione E Igiene Dell'ambiente, riscosso dal Comune e devoluto alla città Metropolitana di Cagliari, nella misura del 5% della TARI.

Esempi:

utenza domestica di 3 componenti che occupa una superficie di mq 95

quota variabile (che cambia in base al numero dei componenti)

V3

quota fissa/mq (legata al numero dei componenti) x mq (superficie calpestabile)

F (=f3 x mq )

 

-----------------

TARI 2020

T (= V3 + F)

TEFA 2020

E (= 5% di T)

 

---------------

Totale avviso pagamento 2020

X (= T + E)


  

utenza non domestica che occupa una superficie di mq 95

quota variabile/mq x mq (superficie calpestabile)

A (= a x mq)

quota fissa/mq x mq (superficie calpestabile)

B (= b x mq)

 

-----------------

TARI 2020

T (= A + B)

TEFA 2020

E (= 5% di T)

 

---------------

Totale avviso pagamento 2020

X (= T + E)

 

Annualmente viene redatto il PEF – Piano Economico Finanziario che elabora i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio suddividendoli fra le componenti fisse e quelle variabili nel modo seguente:

COMPONENTI FISSE DEL COSTO

riferite a

COMPONENTI VARIABILI DEL COSTO

riferite a

Attività di spazzamento e lavaggio

Attività raccolta e trasporto

Attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti

Attività trattamento, smaltimento e recupero

Attività generali

Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta

Crediti inesigibili

Uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni)

Detratta la quota di ricavi dalla vendita di materiale ed energia (da dividere con il Gestore)

Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta

Detratta la quota di ricavi dalla vendita di rifiuti da imballaggio (da dividere con il Gestore)

Il costo complessivo del servizio derivante dal PEF viene quindi ripartito fra il numero degli utenti inseriti nelle liste dei contribuenti, suddivisi fra utenze domestiche (in base al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie delle abitazioni) e non domestiche (in base alla tipologia delle attività esercitate e alle superfici dei locali commerciali, artigianali, degli uffici e dei depositi) mediante gli algoritmi previsti dal DPR 158/99, generando le tariffe fisse e quelle variabili.

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente

  1. Compostaggio

Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l’attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all’aperto, in area scoperta privata pertinenza dell’abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.

  1. 2.Componenti del nucleo familiare non dimoranti abitualmente

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:

  1. anziano collocato in casa di riposo;
  2. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi.

  1. 3.Ricovero in strutture socio-sanitarie

La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.) (comma in vigore dal 01.01.2015).

  1. 4.Famiglie numerose

Per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti.

  1. 5.Uso saltuario

Ai sensi dell’art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei.

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente

  1. 1.Uso saltuario

Ai sensi dell’art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

  1. 2.Avvio al riciclo

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, a condizione che il quantitativo dei rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.

L'agevolazione, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, viene graduata nel modo seguente:

-        20% della parte variabile della tariffa, per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo compresi fra il 50% e il 75% della produzione annua;

-        30% della parte variabile della tariffa per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo superiori al 75% della produzione annua.

Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente, alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di giugno dell’anno successivo, completa della documentazione comprovante l’avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

  1. 3.Agevolazioni per attività esercitata

Per le categorie di utenze non domestiche di seguito indicate, sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, sono applicati i seguenti abbattimenti:

50% - A 01 – Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto;

10% - A 07 – Alberghi con ristorante;

10% - A 08 - Alberghi senza ristorante;

20% - A 17 – Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista);

50% - A 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

50% - A 23 – Mense, birrerie, amburgherie;

50% - A 24 – Bar, caffè, pasticcerie;

60% - A 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio.

Tali abbattimenti tariffari non sono riconosciuti alle categorie di utenze non domestiche sopra elencate nel caso in cui nei locali soggetti a tassazione siano presenti apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di cui all'art. 110, c. 6 TULPS.