Conservazione del nuovo catasto dei terreni

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VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del2022, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti -sia in aumento che in diminuzione -nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Monastir, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Serramanna, Sestu, Settimo San Pietro, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa.

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA
La variazione del reddito dominicale (art. 29 -ex art. 26 -del DPR n. 917/1986)è possibile in caso di:

COME CHIEDERE LA VERIFICA
Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2022, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale –Territorio dell’Agenzia delle Entrate(Art. 30 –ex art. 27 –del DPRn.917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini”–“Fabbricati e terreni”–“Aggiornamento dati catastali e ipotecari”–“Variazioni colturali”. Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE2.0, disponibile sullo stesso sito. Nelle denunce devono essere indicati, tra l’altro:

Per le denunce riconosciute regolari l’Ufficio rilascia sempre ricevuta. L’Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938). Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall’Agenzia. La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica(art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art.1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.201/2011).


Il responsabile del procedimento è Michele Setzu(art. 5, Legge n. 241/1990).