Cremazione e richiesta di affido e dispersione ceneri

Servizio attivo

La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto.


A chi è rivolto

Gli aventi titolo alla manifestazione di volontà, espressa dal defunto.

Chi può presentare

Gli aventi titolo alla manifestazione di volontà, espressa dal defunto.

Descrizione

L' autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto delle volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 
  2. Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari;
  3. Iscrizione nel registro comunale per la cremazione, che avviene depositando presso l'ufficio di Stato Civile una manifestazione di volontà, redatta di proprio pugno in apposito modulo, che disponga la cremazione del proprio corpo dopo la morte.
  4. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà della stessa può essere comunicata verbalmente ai congiunti prossimi.  In tal caso, al momento del decesso, il coniuge, unito civilmente o in mancanza, la maggioranza dei parenti più prossimi, potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti  la volontà della persona defunta di essere cremata, resa ai sensi degli articoli 38, 47 del D.P.R. 445/2000, così come previsto dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 art. 79 comma 2, modificato dall’art. 36 bis della legge n° 51 del 20/05/2022, dal quale risulta la chiara volontà del defunto di essere cremato.

In caso di minori o di persone interdette la volontà è espressa dai legali rappresentanti (vedi casi particolari).

A seguito della cremazione le ceneri del defunto possono essere: 

  • tumulate;
  • affidate ad un familiare;
  • disperse in apposite aree cimiteriali, in natura o in mare;

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

La normativa vigente consente l’affidamento ad un familiare dell'urna cineraria contenente le ceneri di un proprio caro con obbligo di tenere l'urna protetta da possibili profanazioni o sottrazioni. L'affidamento dell'urna avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto.

 

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in mare. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto.

La dispersione deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile e la dispersione non autorizzata costituisce reato, punibile ai sensi dell'art. 411 del codice penale.

  • DISPERSIONE IN AREE PRIVATE

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

  • DISPERSIONE IN NATURA

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

  • DISPERSIONE IN AREA CIMITERIALE

Presso il cimitero comunale viene individuata un’area dedicata alla dispersione delle ceneri.

Come fare

La richiesta di autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione, dovrà essere comunicata all’agenzia funebre nominata per l’espletamento del servizio funebre, che su procura del parente più prossimo del defunto curerà l’aspetto amministrativo.

Cosa serve

A seconda della casistica sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Per richiedere l'autorizzazione alla cremazione della salma è necessario presentare:

  • Per il tramite dell’agenzia funebre, occorrerà una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ove gli eredi dichiarano che in vita il defunto aveva espresso verbalmente la volontà di essere cremato (vedi modulo nella sezione allegati).
  • Nullaosta alla cremazione rilasciato dal medico necroscopo.


Per richiedere l'affidamento dell'urna cineraria è necessario presentare:

- Istanza di affido ceneri e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ove gli eredi dichiarano che in vita il defunto aveva espresso verbalmente la volontà di essere cremato e che le ceneri venissero affidate a CAIO/SEMPRONIO (vedi modulo nella sezione allegati).


Per richiedere la dispersione delle ceneri è necessario presentare: 

  • Istanza di dispersione ceneri e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ove gli eredi dichiarano che in vita il defunto aveva espresso verbalmente la volontà di essere cremato e che le ceneri venissero disperse in mare/natura/cimitero o tumulate (vedi modulo nella sezione allegati).

Cosa si ottiene

L’autorizzazione alla cremazione, affido e dispersione delle ceneri.

Tempi e scadenze

TEMPI E SCADENZE

L'Ufficio di stato civile una volta ricevuta l’istanza corredata di verbale di cremazione, rilascia l’autorizzazione entro 2 giorni, salvo richiesta di integrazione della documentazione.

Per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri in altro comune, sia in natura che in mare o in area cimiteriale, il rilascio è subordinato al nullaosta del comune di destinazione.

Ufficio Stato civile

e-mail statocivile@comune.selargius.ca.it

PEC protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Telefono 0708592345

ULTERIORI INFORMAZIONI

Normativa e circolari

Quanto costa

nessuno

Procedure collegate all'esito

Aggiornamento del registro delle cremazioni del comune.

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Via Istria, 1 - 09047 Selargius

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Ulteriori informazioni

Casi Particolari

In presenza di un parente del defunto, tutelato da un amministratore di sostegno, la volontà del defunto di essere cremato, resa ai sensi degli articoli 38, 47 del D.P.R. 445/2000, così come previsto dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 art. 79 comma 2, modificato dall’art. 36 bis della legge n° 51 del 20/05/2022, può essere rilasciata dall’Amministratore di sostegno, solo dietro autorizzazione del Giudice Tutelare.

Copertura geografica

Comune

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il Gio 17 Ottobre, 2024 2:07 pm